Il procedimento d’ingiunzione è una delle procedure a cognizione sommaria, pertanto più snella rispetto al procedimento ordinario. La procedura è finalizzata all’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento che il Giudice emetterà dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti in capo al creditore procedente.
Tali requisiti sono espressamente previsti dal Codice Civile e fanno riferimento alla natura del credito vantato che deve consistere in una somma liquida di denaro, o nella consegna di una determinata quantità di cose fungibili, o nella consegna di un bene mobile determinato.
Affinché sia possibile instaurare un procedimento per ingiunzione è inoltre necessario che del diritto fatto valere in giudizio venga fornita una prova scritta; possono inoltre avvalersi di tale procedura tutti gli esercenti di una libera professione, o arte, per la quale esista un tariffario legalmente approvato.
Il Codice Civile, inoltre, garantisce il diritto di ottenere un0ingiunzione di pagamento in tutti i casi in cui il diritto fatto valere dipenda da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
Per quanto concerne la competenza del rito sommario in questione, la stessa è attribuita sia al Giudice di Pace che al Tribunale in riferimento al valore della causa. In seguito alla recente riforma Cartabia, la competenza per valore del Giudice di Pace è stata innalzata ai crediti fino a diecimila euro; per i crediti di valore superiore è competente il Tribunale in composizione monocratica.
PERCHÉ SCEGLIERE IL RITO SOMMARIO?
Il procedimento per decreto ingiuntivo è uno strumento che consente l’apertura e la definizione di un giudizio con tempistiche molto contenute rispetto ad un normale procedimento a cognizione piena. La celerità è infatti la ratio alla base del ricorso per decreto ingiuntivo che, una volta emesso dal Giudice, impone l’adempimento da parte del debitore entro quaranta giorni dalla sua notifica.
Soltanto con una formale opposizione da parte del debitore resistente – mediante atto di citazione – si instaurerà un procedimento a cognizione piena e in sua assenza il decreto diverrà esecutivo e in caso di ulteriore inadempimento sarà possibile procedere immediatamente con l’espropriazione forzata dei beni del debitore.