Con l’atto di pignoramento daremo il via al processo di espropriazione forzata dei beni appartenenti al tuo debitore. Il pignoramento costituisce il primo degli atti esecutivi che avranno la funzione di vincolare determinati beni al soddisfacimento del tuo credito.
Il pignoramento può quindi definirsi come un vincolo giuridico per effetto del quale il tuo debitore, pur continuando ad avere la disponibilità del bene pignorato, non potrà tuttavia alienarlo, deteriorarlo o distruggerlo, in quanto lo stesso bene potrà essere aggredito per mezzo della procedura esecutiva e venduto tramite asta giudiziaria al fine di soddisfare il tuo credito.
Dal punto di vista formale, l’atto di pignoramento consiste in una ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario rivolge al debitore affinché questi si astenga da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del tuo credito quei determinati beni che saranno assoggettati alla procedura esecutiva.
Prima che l’Ufficiale Giudiziario possa procedere al pignoramento, il creditore è tenuto a notificare l’atto di precetto unitamente al titolo esecutivo. Tale notifica è un atto dovuto e deve avvenire nelle modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
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