Nella prassi quotidiana spesso avviene che il bene più facilmente aggredibile non sia nella diretta disponibilità del debitore, ma che esso sia invece un credito dovuto da un soggetto terzo alla parte morosa. È questa l’ipotesi di un conto corrente intestato al debitore. In questo caso, la banca del soggetto obbligato assume la veste del “terzo pignorato” in quanto a sua volta debitrice nei confronti del debitore esecutato delle somme da questi depositate.
Per mezzo dell’istituto del pignoramento presso terzi, il creditore impone al soggetto terzo di custodire le somme dovute da questi al debitore insolvente, fino all’ammontare del debito per il quale si procede, aumentato della metà, rendendole indisponibili da parte del debitore.
A seguito di un’apposita udienza, il Giudice dell’Esecuzione provvederà ad emettere un’ordinanza di assegnazione della somma; il creditore potrà quindi spendere tale ordinanza direttamente nei confronti del soggetto terzo che sarà tenuto a versare la somma dovuta.
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