Così come la diffida ad adempiere, la “messa in mora” costituisce un’intimazione rivolta al debitore di eseguire la prestazione dovuta; è possibile notificare i due atti congiuntamente o separatamente.
La messa in mora è un istituto a tutela del creditore in quanto, in caso di impossibilità sopravvenuta di adempiere, la stessa graverà sul debitore che sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento dei danni, anche nell’ipotesi di impossibilità dovuta a forza maggiore.
Un’altra conseguenza della messa in mora riguarda il fatto che il debitore sarà tenuto a risarcire i danni patiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempimento o al mancato adempimento; tali danni sono da intendersi sia nel mancato guadagno, ovvero il cosiddetto “lucro cessante” che nella perdita subita, consistente “danno emergente”
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